Con la Risposta n. 141 del 14 maggio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’importo versato dal contribuente in sede di ravvedimento operoso, in contestazione, pur non trattandosi di somme dovute a titolo provvisorio in pendenza della controversia tributaria, è scomputabile dall’importo lordo dovuto per la definizione agevolata. Le somme versate, a qualsiasi titolo, in misura eccedente rispetto a quanto dovuto per la definizione della controversia, precisano ancora le Entrate, restano definitivamente acquisite all’Erario e non sono quindi rimborsabili.
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it