DECRETO SEMPLIFICAZIONI – DEFINITE LE TECNOLOGIE BASATE SUI REGISTRI DISTRIBUITI (BLOCKCHAIN) E GLI “SMART CONTRACT”

DECRETO SEMPLIFICAZIONI – DEFINITE LE TECNOLOGIE BASATE SUI REGISTRI DISTRIBUITI (BLOCKCHAIN) E GLI “SMART CONTRACT”

L’articolo 8-ter prevede la definizione normativa sia delle tecnologie basate su registri distribuiti (Blockchain) che degli “Smart contract”.
L’Italia è stata tra i primi Paesi al mondo a disciplinare la firma digitale, uno dei primi Paesi europei a notificare il sistema nazionale per l’identità digitale ed oggi, con l’emanazione di questa nuova norma che riconosce la piena validità della blockchain e degli smart contract, si conferma apripista di questa nuova tecnologia in Europa.
1) Le ” tecnologie basate su registri distribuiti” ( Blockchain) vengono definite dal comma 1, come ” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia, verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili “.
Il comma 3 prevede che la memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie blockchain produca gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento UE n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.
Il comma 4 rimette all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) l’individuazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, degli standard tecnici che le tecnologie blockchain dovranno possedere, affinché tali tecnologie possano produrre gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui al comma 3.
2) Per quanto riguarda gli ” Smart contract”, il comma 2 li definisce come ” un programma per elaboratore che opera su tecnologie blockchain e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse “.
Si dispone inoltre che gli smart contract “soddisfino il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia Digitale con linee guida da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge”.
Secondo Massimo Giuliano (membro del Gruppo di esperti blockchain istituto dal Ministero dello sviluppo economico) l’intervento del legislatore italiano in materia di tecnologia dei registri distribuiti (blockchain) solleva diversi dubbi: dalla definizione delle DLT (Distributed Ledgers Technology), che appare troppo categorica, agli emendamenti sugli smart contract, che si presterebbero a creare più problemi di quanti ne risolvano.
In tale cornice si inserisce l’iniziativa del Governo di istituire un Gruppo di esperti in blockchain e in intelligenza artificiale per predisporre una strategia nazionale sull’utilizzo di queste tecnologie, con lo scopo di approntare gli strumenti normativi e tecnici e le risorse per la loro diffusione.
A ciò si aggiunga l’iniziativa di 23 paesi europei di dare vita alla European Blockchain Partnership, alla quale, recentemente, ha aderito anche l’Italia, che punta a favorire la collaborazione tra gli Stati membri per lo scambio di esperienze, sia sul piano tecnico sia su quello della regolamentazione, e che dovrebbe portare alla progettazione e il lancio di una Blockchain dell’Unione Europea.
Ricordiamo, infine, che l’Italia ha sottoscritto il 4 dicembre 2018 una dichiarazione sullo sviluppo della Blockchain nell’ambito del MED7, il gruppo costituito da sette Paesi del Sud Europa (Italia, Spagna, Francia, Malta, Cipro, Grecia e Portogallo).
In relazione agli smart contract, si segnala uno studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo, dal titolo “Come la tecnologia blockchain può cambiarci la vita”.
Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018, clicca qui.
Per scaricare il testo della pubblicazione UE clicca qui.
Per scaricare il testo della dichiarazione ministeriale clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it