DAL 26 MAGGIO 2021 LA NOTA DI CREDITO PER RECUPERO IVA SI POTRà EMETTERE ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

DAL 26 MAGGIO 2021 LA NOTA DI CREDITO PER RECUPERO IVA SI POTRà EMETTERE ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Il Decreto Sostegni bis (articolo 18 D.L. 73/2021) ha modificato il momento nel quale sorge il diritto a recuperare l’IVA attraverso l’emissione di note di credito.

La nuova disposizione è applicabile alle procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore della norma e quindi dal 26 maggio 2021 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 73/2021).

Per le procedure concorsuali iniziate dal 26 maggio 2021, il recupero dell’IVA potrà avvenire a partire dalla data in cui il cessionario o committente dell’operazione fatturata è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182 -bis L.F., o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F..

Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

della sentenza dichiarativa del fallimento o
del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o
del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o
del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Nel caso in cui, successivamente all’emissione della nota di credito, sia incassato in tutto o in parte il corrispettivo, occorrerà effettuare una nota di variazione in aumento, per versare la relativa imposta a debito.