COPIA SENTENZA SENZA CONFORMITà: IN CASSAZIONE IL RICORSO è PROCEDIBILE

COPIA SENTENZA SENZA CONFORMITà: IN CASSAZIONE IL RICORSO è PROCEDIBILE

Le sezioni unite sono di nuovo intervenute sulla questione della sanzione dell'”impresentabilità” in caso di notifiche Pec, seguite dal deposito del duplicato analogico della pronuncia impugnata.
Non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione il deposito “senza alcuna attestazione di conformità”:

in caso di mancata notifica della sentenza di secondo grado, di copia della sentenza impugnata estratta dal fascicolo informatico
in caso di notifica telematica della sentenza di secondo grado, di copia del messaggio Pec ricevuto e dei relativi allegati (tra cui, la sentenza impugnata).

È quanto chiarito dalla sentenza n. 8312 delle sezioni unite della Corte di cassazione del 25 marzo 2019, con cui il giudice di legittimità ha altresì stabilito che il ricorrente ha però l’onere di depositare l’asseverazione “ora per allora”, che comporta la sopravvenuta autenticazione delle copie semplici depositate, solo se l’unico controricorrente, o uno dei controricorrenti, non si costituisce oppure disconosce espressamente le copie prodotte.

Fonte: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/copia-sentenza-senza-conformita-cassazione-ricorso-e-procedibile