CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA – MODIFICHE AL CODICE CIVILE – LA NUOVA DISCIPLINA DEL CONTROLLO DEI CONTI NELLE SRL

CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA – MODIFICHE AL CODICE CIVILE – LA NUOVA DISCIPLINA DEL CONTROLLO DEI CONTI NELLE SRL

1) Premessa. Il collegio sindacale, ovvero l’organo di controllo delle società, è stato oggetto di diversi interventi legislativi avvenuti negli ultimi anni, tra cui spicca l’introduzione del sindaco unico (o organo monocratico).
Le società a responsabilità limitata si sono viste traslare in particolare sui soci il potere di scegliere l’organo di controllo più consono alle proprie esigenze, potendo intervenire sugli statuti, e in assenza di una precisa indicazione, attribuendo al sindaco unico le funzioni di organo di controllo.
L’ultimo interessante intervento sull’organo di controllo con riferimento alle società a responsabilità limitata, lo rinveniamo nella legge n. 155 del 19 ottobre 2017, che contiene la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza.
Per le società a responsabilità limitata sono state previste dalla citata legge importanti modifiche che hanno il compito di rafforzare il ruolo dei soggetti preposti alla vigilanza dell’attività d’impresa.
La delega in concreto abbassa le soglie previste per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore delle Srl, e di conseguenza amplia il perimetro dei soggetti che potranno ricoprire tale incarico. Inoltre interviene per regolare la mancata nomina dell’organo di controllo, attribuendo ai soci delle S.r.l. il potere di denuncia al Tribunale per gravi irregolarità degli amministratori.
Con l’obiettivo di favorire l’emersione e la gestione tempestiva della crisi il legislatore, attraverso la modifica dell’art. 2477 C.C., si sono di fatto ampliate le ipotesi in cui è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni e dei revisori nella società a responsabilità limitata.
Ricordiamo che tale articolo ha subito, da ultimo, una modifica per effetto dell’art. 20, comma 8, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Le disposizioni attualmente in vigore prevedono che vi sia l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nel caso in cui:

la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
la società esercita il controllo una società obbligata alla revisione legale dei conti;
vengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati all’art. 2435-bis, primo comma

del codice civile, in tema di redazione del bilancio in forma abbreviata ovvero:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Al quinto comma si stabilisce che nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
2) Per quanto riguarda la nomina degli organi di controllo, l’articolo 379 del D.Lgs. n. 14/2019 dispone le seguenti modifiche all’articolo 2477:
1) La sostituzione del terzo e quarto comma, secondo cui la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Scomparso il riferimento ai limiti indicati all’art. 2435-bis C.C.
2) La modifica del sesto comma e l’aggiunta di un nuovo comma, secondo cui l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvederà il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
Dunque, la nomina dell’organo di controllo o del revisore può essere richiesta al Tribunale nel caso in cui non vi provveda l’assemblea anche su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese.
In questo caso, anche se la società è priva di organo di controllo, si applicheranno le disposizioni contenute nell’art. 2409 C.C., che prevedono la denunzia al Tribunale per gravi irregolarità degli amministratori nella gestione della società.
Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it