CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA – LA PROCEDURA DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA – LA PROCEDURA DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

1) Il codice della crisi e dell’insolvenza si pone come obiettivo quello di riformare la materia delle procedure concorsuali e della crisi da sovraindebitamento, semplificando le norme attualmente vigenti e garantendo la certezza del diritto. Nel farlo, prevede tra le altre cose un modello processuale particolarmente celere, in cui non si parla più di fallimento ma di liquidazione giudiziale e in cui alla nozione di insolvenza si affianca quella di stato di crisi, inteso come probabilità di una futura insolvenza.
Lo stato di «crisi», viene, infatti, definito, all’art. 2, comma 1, lett. a), come ” lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
La riforma dà poi priorità alle proposte che comportano il superamento della crisi mantenendo la continuità aziendale e armonizza la gestione della crisi e dell’insolvenza con le tutele dei lavoratori. Innanzitutto, il codice introduce la procedura di allerta e di composizione assistita della crisi, con il fine di anticipare l’emersione di quest’ultima, analizzando le cause della sofferenza dell’impresa e incentivando il raggiungimento di un accordo con i creditori.
L’attivazione della procedura di allerta è posta a carico degli organi di controllo societari e dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS e Agente di riscossione).
Gli indicatori della crisi sono rappresentati dagli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, valutati tenendo conto delle caratteristiche dell’impresa e dell’attività svolta dal debitore, che con cadenza biennale o triennale vengono elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili “tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali (…) in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T.”
Per l’imprenditore che si attiva tempestivamente per evitare che la crisi si aggravi e che presenta una domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza vengono riconosciute delle misure premiali cumulabili.
Costituiscono strumenti di allerta – secondo quanto stabilito al comma 1, dell’art. 12 – gli obblighi di segnalazione posti a carico degli organi di controllo societari e dei creditori pubblici qualificati, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore dal Codice civile, alla “tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione”.
Il debitore, all’esito dell’allerta o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all’Organismo di composizione della crisi (OCRI), istituito presso la Camera di Commercio.
2) Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza introduce specifici obblighi di gestione e nuove responsabilità a carico degli amministratori. In particolare gli amministratori devono:
– attivare i processi per la raccolta delle informazioni necessarie all’elaborazione, alla misurazione e al monitoraggio degli indici reddituali, patrimoniali e finanziari utili per l’attività di reporting nonché
– prevedere un sistema per gestire preventivamente il rischio di perdita della continuità aziendale. L’obiettivo del legislatore è far emergere in tempo eventuali sintomi di crisi, riducendo i margini di incertezza. L’adozione di un adeguato sistema di rilevazione dei segnali di crisi inoltre permette agli amministratori di escludere ogni forma di responsabilità.
L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
L’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato, ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative (art. 3, D.Lgs. n. 14/2019).
Nel nostro ordinamento giuridico non esiste una disciplina specifica riconducibile ai doveri di condotta da parte degli amministratori in situazioni di crisi d’impresa, ricomprendendo in tale concetto sia l’insolvenza, peraltro già da tempo codificata da parte del diritto e della giurisprudenza, ma anche lo stato di crisi, che include una situazione di deterioramento delle condizioni di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario che pur non precludendo la capacità attuale o imminente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni si caratterizza per una ricorrente difficoltà finanziaria e per l’aggravamento delle condizioni di rischio.
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Fonte: https://www.tuttocamere.it