AMMINISTRAZIONE SRL – LE MODIFICHE ALL’ART. 2475 DEL CODICE CIVILE INTRODOTTE DAL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

AMMINISTRAZIONE SRL – LE MODIFICHE ALL’ART. 2475 DEL CODICE CIVILE INTRODOTTE DAL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello studio n. 58-2019/I (approvato in via telematica dalla Commissione Studi d’Impresa il 13 marzo 2019 e dal CNN il 14 marzo 2019) fornisce una prima lettura del novellato articolo 2475 C.C., sull’amministrazione delle Srl, come da ultimo modificato dall’art. 377, comma 5, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).
Lo studio esamina le conseguenze, sul piano delle clausole statutarie, della modifica dell’art. 2475 c.c., con riferimento in particolare alla nuova previsione per cui la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
Gli autori dello studio ricordano, in primo luogo, come la modifica operata dal Decreto legislativo n. 14/2019 riguardi il primo comma dell’art. 2475 c.c. sull’amministrazione delle società a responsabilità limitata, sostituito da un nuovo primo periodo ai sensi del quale: “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”.
A seguire, è stato anche aggiunto un nuovo sesto comma, che testualmente prevede “Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2381”.
Secondo il Notariato, l’introduzione della previsione secondo cui la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori solleverebbe il problema del suo coordinamento e della sua compatibilità, con quelle norme, introdotte dalla riforma del diritto societario, comunemente lette come delega all’autonomia statutaria nella definizione delle competenze di soci e amministratori, quali:
– il primo comma dell’art. 2479 c.c., il quale viene interpretato nel senso che è consentito affidare ai soci competenze gestorie;
– l’art. 2468, comma 3, c.c., che prevede la possibilità di riservare a singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società;
– il comma 7 dell’art. 2476, c.c., per il quale sono solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
Sul punto, tuttavia, lo studio ritiene che gli aspetti legati alla gestione societaria siano rimasti immutati mentre quelli legati alla organizzazione siano precisati in base alle due norme novellate (art. 2086 e art. 2475 del c.c.).
Nello studio si ipotizza che la nuova disposizione dell’art. 2475 c.c. non comporti alcuna abrogazione delle norme precedenti, in quanto destinata a spiegare i suoi effetti solo sul piano organizzativo, e che la norma sull’esclusività della competenza gestoria debba leggersi in stretta correlazione con il disposto dell’art. 2086 c.c., che impone il dovere, per l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Viene, quindi, distinto il piano della organizzazione, spettante esclusivamente agli amministratori, da quello della operatività della società, da esaminare sotto il profilo della responsabilità dei soci della srl ex art. 2476 cc settimo comma, che sanziona i soci solo per comportamenti dolosi.
Lo studio conclude nel senso che, dal punto di vista operativo, la nuova formulazione dell’art. 2475, comma 1, c.c. non comporta alcun obbligo di adeguamento immediato degli statuti esistenti, né impedisce di inserire negli statuti delle società di nuova costituzione clausole che eventualmente ripartiscano la “gestione operativa” della società in maniera difforme rispetto al modello legale.
Per scaricare il testo dello studio n. 58/2019 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it