ALIMENTI E BEVANDE: PER L’INQUADRAMENTO FISALE BISOGNA DISTINGUERE TRA CESSIONE E SOMMINISTRAZIONE

ALIMENTI E BEVANDE: PER L’INQUADRAMENTO FISALE BISOGNA DISTINGUERE TRA CESSIONE E SOMMINISTRAZIONE

Con il Principio di diritto n. 9 del 22 febbraio l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in merito all’applicazione dell’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini del corretto inquadramento fiscale è necessaria una distinzione tra la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione degli stessi.
A differenza delle cessioni, infatti, il contratto di somministrazione di alimenti e bevande è inquadrato nell’ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall’articolo 3, comma 2, n. 4) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed è caratterizzato dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare”.
Inoltre, mentre la “somministrazione di alimenti e bevande” è assoggettata all’aliquota del 10%, la “cessione” dovrà scontare l’aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it