IMPRESA SOCIALE – COMPUTO DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI – CHIARIMENTI DAL MINISTERO DEL LAVORO

IMPRESA SOCIALE – COMPUTO DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI – CHIARIMENTI DAL MINISTERO DEL LAVORO

Una impresa sociale, avente alle proprie dipendenze lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all’articolo 2 comma 4 del D.Lgs. n. 112/2017 (lett. a): “lavoratori molto svantaggiati”, lett. b): “persone svantaggiate o con disabilità”), ha richiesto al Ministero del Lavoro chiarimenti circa le modalità di calcolo della percentuale di cui al comma 5 del medesimo articolo 2, secondo cui l’impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone appartenenti alle citate categorie “non inferiore al trenta per cento dei lavoratori”, tenendo presente che “ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall’assunzione”.
In particolare, ha chiesto di conoscere:

se il computo della percentuale dei lavoratori svantaggiati debba effettuarsi “per teste” o non con riferimento al “monte ore” lavorate;
se il calcolo della percentuale derivi dal rapporto tra lavoratori svantaggiati e lavoratori non svantaggiati oppure da quello tra lavoratori svantaggiati e totale dei lavoratori (dato dalla somma tra lavoratori svantaggiati e lavoratori non svantaggiati).

Il Ministero del lavoro, sentito il parere della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, con Nota del 3 maggio 2019, n. 4097, ha fornito i chiarimenti richiesti richiamando quanto già in precedenza chiarito con l’Interpello n. 17/2015, a proposito di cooperative sociali finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite dall’art. 4 della L. n . 381 del 1991.
La ratio della normativa sulle cooperative sociali (dettata dalla L. n. 381/1991) era quella di creare opportunità lavorative per quelle persone che hanno difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro, a causa della loro condizione di disagio psichico, fisico e sociale.
A tal fine, è stato disposto che i lavoratori svantaggiati dovessero costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa, conteggiati per teste e non in base alle ore svolte (art. 4, comma 2, L. n. 381/1991).
Come successivamente chiarito dall’INPS, con la circolare n. 188 del 17 giugno 1994, il numero dei lavoratori svantaggiati, in riferimento alle cooperative sociali, non concorre alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori.
Pertanto, sulla base di queste valutazioni, il Ministero del lavoro ritiene che i suddetti criteri di computo dei lavoratori svantaggiati, già utilizzati con riferimento alle cooperative sociali, devono essere integralmente applicati con riferimento alle imprese sociali, anche al fine di garantire, per ragioni sistematiche, un’applicazione uniforme degli stessi ad entrambi gli istituti.
Per scaricare il testo della nota ministeriale n. 4097/2019 clicca qui.
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Fonte: https://www.tuttocamere.it