SE IL CONTRATTO PART-TIME è NULLO, IL RAPPORTO DI LAVORO DEVE CONSIDERARSI FULL-TIME

SE IL CONTRATTO PART-TIME è NULLO, IL RAPPORTO DI LAVORO DEVE CONSIDERARSI FULL-TIME

In caso di nullità del contratto part-time per difetto della forma scritta prevista ad substantíam dal D.L. n. 726 del 1984, art. 5, il rapporto di lavoro deve considerarsi come un ordinario rapporto full-time, con conseguente diritto del lavoratore alla retribuzione parametrata ad un orario a tempo pieno, previa messa in mora del datore di lavoro quanto alle residue energie lavorative.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 14797 del 30 maggio 2019.

Fonte: https://www.cortedicassazione.it