Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ha introdotto modifiche alla disciplina del regime sanzionatorio in materia di errori commessi dai CAF e dai professionisti. Tali modifiche, segnala l’Agenzia Entrate nella Circolare n. 12/2019, si applicano all’assistenza fiscale prestata successivamente alla sua entrata in vigore e, quindi, a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2019.
Questo, in sintesi, quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 12/E pubblicata il 24 maggio scorso.
In base alle nuove norme, in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it