LEGGE EUROPEA 2018 – NOVITà IN MATERIA DI RIVENDITE DI TABACCHI E DI RILASCIO E RINNOVO DEI PATENTINI

LEGGE EUROPEA 2018 – NOVITà IN MATERIA DI RIVENDITE DI TABACCHI E DI RILASCIO E RINNOVO DEI PATENTINI

L’articolo 4, rubricato “Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi – Caso EU-Pilot8002/15/GROW)”, modifica i requisiti in base ai quali si procede all’istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché al rilascio ed al rinnovo del patentino, novellando, l’art. 24, comma 42, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla L. n. 111 del 15 luglio 2011. In particolare, il comma 1:

per quanto riguarda l’istituzione e i trasferimenti di rivendite ordinarie, introduce – in luogo della “produttività minima” – i requisiti della distanza non inferiore a 200 metri e della popolazione nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti ed elimina, di conseguenza, la previsione relativa all’introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttività minima;

per quanto riguarda l’istituzione di rivendite speciali, introduce gli ulteriori requisiti, identici a quelli stabiliti per l’istituzione di rivendite ordinarie, della distanza non inferiore a 200 metri e della popolazione nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, espungendo il riferimento a ” parametri certi , predeterminati ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale, volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto”.

L’oggettiva ed effettiva esigenza di servizio (che giustifica l’istituzione di rivendite speciali) continua a essere valutata in ragione dell’effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento;

sopprime il richiamo al criterio della “produttività minima” per il rinnovo dei patentini; per poter valutare la complementarità e non sovrapponibilità degli stessi rispetto alle rivendite, permane il richiamo al criterio della distanza tanto per il rilascio quanto, per effetto della novella, per i rinnovi.

Resta invece fermo il principio generale di cui alla lettera a) del citato comma 42, dell’art. 24, del D.L. n. 98/2011 per cui occorre contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l’esigenza di garantire all’utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l’interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall’effettiva domanda di tabacchi.
Ricordiamo che il comma 42 dell’art. 24 del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011, ha stabilito che con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2013, fossero dettate disposizioni concernenti le modalità necessarie per l’istituzione di rivendite ordinarie e speciali di genere di monopolio e per il rilascio ed il rinnovo del patentino.
I principi cui tali disposizioni avrebbero dovuto attenersi erano:

ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, anche attraverso l’individuazione di criteri volti a disciplinare l’ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza , l’esigenza di garantire all’utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio , con l’interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall’effettiva domanda di tabacchi;
istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza e di popolazione ;
(abrogata)
trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di popolazione ;
istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri un’oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in ragione dell’effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento, nonchè in virtu’ di parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale.
rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l’individuazione e l’applicazione del criterio della distanza”

In attuazione del citato comma 42 è stato quindi adottato il D.M. n. 38 del 21 febbraio 2013.
In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall’applicazione dell’articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38.
Il comma 3 dell’articolo in commento prevede l’adozione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un regolamento di attuazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze.
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Fonte: https://www.tuttocamere.it