CODICE CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA – COMPETENZA TERRITORIALE – COMPETENZE SULLE PROCEDURE CONCORSUALI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESA

CODICE CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA – COMPETENZA TERRITORIALE – COMPETENZE SULLE PROCEDURE CONCORSUALI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESA

1) L’art. 2 della L. n. 155/2017, al comma 1, lett. n), ha previsto, tra i principi generali nell’esercizio della delega, quello di “assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale”, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata:

attribuendo ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali e sulle cause che da esse derivano, relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione;
mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza per le procedure di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e dell’imprenditore in possesso del profilo dimensionale ridotto.

Ai fini della disciplina della competenza territoriale, il nostro legislatore ha recepito la nozione definita dall’ordinamento dell’Unione europea come “centro degli interessi principali del debitore”.
La competenza per i procedimenti di accertamento della crisi e dell’insolvenza viene attribuita al Tribunale che è dunque competente “per materia” rispetto ad altri organi della giurisdizione ordinaria.
Inoltre, in attuazione di uno specifico principio contenuto nella delega (articolo 2, comma I, lettera n)), è previsto che non tutti i Tribunali siano competenti per ogni genere di procedimento, bensì:
– per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, risulta competente il Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa (articolo 1, D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168),
– per tutti gli altri procedimenti e per le controversie che ne derivano, è competente il Tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27, comma 1).
Si stabilisce, inoltre, che la competenza “territoriale” spetta al Tribunale del luogo ove si trova il centro degli interessi principali del debitore, definito nella stessa norma, tenuto conto della categoria di appartenenza del debitore e, individuato, in una prospettiva di semplificazione, attraverso il ricorso a presunzioni assolute.
Consegue che, il “centro degli interessi principali del debitore”, viene presunto coincidente:
– per la persona fisica esercente attività impresa, con la sede legale risultante dal Registro delle imprese ovvero, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale;
– per la persona fisica che non esercita attività d’impresa, con la residenza oppure il domicilio e, se questi siano sconosciuti, con l’ultima dimora nota ovvero, in mancanza, col luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza appartiene al Tribunale di Roma;
– per la persona giuridica e gli enti, pure non esercenti attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale oppure, qualora sconosciuta, con riguardo al legale rappresentante (art. 27, comma 3).
Nell’individuazione della competenza non ha rilevanza il trasferimento della sede del centro di interessi principale avvenuto nell’anno antecedente (art. 28).
Quando una procedura regolatrice delle crisi o dell’insolvenza è stata aperta da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo (art. 30, comma 1).
2) Per completezza di informazione, vogliamo ricordare che, con l’emanazione dell’art. 2 del D.L. n. 1/2012 (recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”), convertito dalla L. n. 27/2012, il nostro legislatore ha apportato novità significative al D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, introducendo il Tribunale delle Imprese, con l’obiettivo di ampliare la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale.
L’art. 2 del D.L. n. 1/2012 si propone infatti di istituire delle vere e proprie sezioni specializzate in materia di impresa cui affidare la trattazione di controversie in cui risulta particolarmente sentita la necessità di assicurare un’elevata specializzazione del Giudice in ragione dello specifico tasso tecnico richiesto dallo studio della materia.
Il nostro legislatore ha dunque ritenuto opportuno valorizzare l’esperienza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, conferendo a queste ultime anche la cognizione delle controversie in materia societaria, nonché di quelle aventi ad oggetto contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria.
Secondo quanto previsto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 168/2003, così come novellato dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D.L. n. 1/2012, le sezioni specializzate in materia di impresa sono attualmente istituite presso i Tribunali e le Corti di Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.
Nel caso non fossero esistenti nelle città elencate al novellato art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 168/2003, le sezioni specializzate in materia di impresa dovranno comunque essere istituite presso i Tribunali e le Corti di Appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione.
Sono pertanto state istituite apposite sezioni specializzate in materia d’impresa anche a L’Aquila, Ancona, Catanzaro, Campobasso, Cagliari, Perugia, Potenza e Trento.
Il nuovo comma 1 bis all’art. 1 dello stesso D.Lgs. n. 168/2003 prevede inoltre l’istituzione di una sezione specializzata in materia di impresa anche presso il Tribunale e la Corte di Appello di Brescia, mentre per il territorio compreso nella regione Valle d’Aosta sono competenti le sezioni specializzate presso il Tribunale e la Corte di Appello di Torino.
L’art. 10, comma 1, della L. n. 9/2014, di conversione del D.L. n. 145/2013, ha successivamente modificato l’art. 1, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 168/2003, prevedendo l’istituzione della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale e della Corte di Appello (sezione distaccata) di Bolzano.
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Fonte: https://www.tuttocamere.it