FATTURAZIONE ELETTRONICA: COSA FARE IN CASO DI NOTIFICA DI “IMPOSSIBILITà DI RECAPITO”

FATTURAZIONE ELETTRONICA: COSA FARE IN CASO DI NOTIFICA DI “IMPOSSIBILITà DI RECAPITO”

AssoSoftware, in una delle FAQ in tema di fatturazione elettronica pubblicate sul proprio portale in data 4 febbraio, elenca le possibili cause legate alla mancata trasmissione della fattura elettronica al destinatario.
Innanzitutto viene precisato che la fattura elettronica non scartata dal SDI è sempre una fattura regolarmente emessa anche nel caso di ricezione dell’esito di “impossibilità di recapito”, che indica la non trasmissione del documento al destinatario, le cui cause possono essere:

fattura a soggetto persona fisica senza partita IVA indicando “0000000” nel codice destinatario;
fattura a soggetto con partita IVA indicando “0000000” nel codice destinatario in quanto non si conoscono i recapiti telematici;
indicazione di un codice destinatario previsto ma non attivo;
indicazione di un codice destinatario previsto, attivo ma temporaneamente offline;
indicazione di un indirizzo PEC destinatario errato;
indicazione di un indirizzo PEC corretto ma non più attivo;
Indicazione di un indirizzo PEC corretto ma con casella posta in arrivo eccedente i limiti previsti.

In questi casi il soggetto che riceve la notifica di “impossibilità di recapito” è tenuto a comunicare, per vie diverse dal SDI, al cessionario/committente che l’originale della fattura è disponibile nella sua Area riservata del sito Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, e può anche inviare una copia analogica/informatica (es. documento pdf di cortesia) della fattura elettronica.
Ai fini della detraibilità dell’imposta della fattura di acquisto non recapitata dal SDI il cessionario/committente, chiarisce ancora AssoSoftware, è tenuto ad accedere all’area riservata del sito Fatture e Corrispettivi per prendere visione della fattura. In questo modo viene memorizzata la data di presa visione come data di consegna.

Fonte: http://www.assosoftware.it