NOTIZIE IN BREVE DESUNTE DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 (LEGGE DI BILANCIO 2019)

NOTIZIE IN BREVE DESUNTE DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 (LEGGE DI BILANCIO 2019)

1) A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15 per cento, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari (comma 13).
2) È istituita l’imposta sui servizi digitali. Sono soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, rea lizzano congiuntamente:

un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000;
un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000 (comma dal 35 al 50).

3) Al fine di potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 (comma 232).
4) Previsti incentivi, per gli anni 2019 e 2020, in favore di giovani conducenti (che non abbiano compiuto i 35 anni d’età) nel settore dell’autotrasporto merci: in particolare, viene disposto il rimborso del 50% delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’autotrasporto per conto terzi (commi dal 291 al 295).
5) A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, le camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, possono procedere all’assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente al fine di assicurare l’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica ».
Lo ha stabilito il comma 450, con l’aggiunta del comma 9-bis all’art. 3 del D.Lgs. n. 219/2016 (recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”).
6) Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, è istituito il Consiglio nazionale dei giovani, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani. Il Consiglio svolge i compiti e le funzioni indicati ai commi 473, 474 e 475 ed è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel suo statuto (commi dal 470 al 475).
7) Al fine di proseguire l’attività di digitalizzazione del patrimonio culturale è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività cultural (comma 611).
8) Al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per le foreste italiane, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l’anno 2019, di 2,4 milioni di euro per l’anno 2020, di 5,3 milioni di euro per l’anno 2021 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 (commi 663 e 664).
9) Al fine di contribuire alla competitività e allo sviluppo del settore ortofrutticolo nazionale, mediante una efficiente gestione delle informazioni sulle superfici e sulle produzioni frutticole, nonché di favorire un corretto orientamento produttivo al mercato, con conseguente riduzione dei rischi di sovraproduzione e di volatilità dei prezzi, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2019 e di 3 milioni di euro per l’anno 2020 per l’istituzione di un catasto delle produzioni frutticole nazionali, attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici frutticole, distinte a livello delle principali cultivar (commi 666 e 667).
10) Per la realizzazione di progetti nel settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All’attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 672).
11) I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall’articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, da parte delle persone fisiche, sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali fissata in euro 100; tale imposta va versata entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o più prodotti, rilasciato dalla regione od altri enti subordinati. Sono esclusi dal versamento dell’imposta coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.
Nei prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 rientrano funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni.
Viene fissata una soglia dei corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto, pari a 7.000 euro, entro la quale l’attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale. (commi dal 692 al 698).
12) Ai datori di lavoro privati, che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti, è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata (commi dal 706 al 717).
13) Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro (comma 912).
14) Al fine di completare l’estensione dell’operatività del numero unico europeo 112, di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, a tutte le regioni del territorio nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero del«Fondo unico a sostegno dell’operatività del numero unico europeo 112», l’interno un apposito fondo, denominato con una dotazione di 5,8 milioni di euro per l’anno 2019, di 14,7 milioni di euro per l’anno 2020 e di 20,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 (commi dal 982 al 984).
15) In alternativa all’imposta di soggiorno, il comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l’accesso, con qualsiasi vettore, alla città antica e alle altre isole minori della laguna, un contributo di sbarco fino a un importo massimo di 10 euro (comma 1129).

Fonte: https://www.tuttocamere.it